Contributo perequativo

L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce ai commi da 16 a 27 un contributo a fondo perduto (di seguito “contributo Sostegni-bis perequativo”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo è rivolto ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019).
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.
Per determinare il contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto di seguito elencati, se ottenuti alla data di presentazione dell’istanza.
I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui tenere conto sono:
• articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto contributo Rilancio);
• articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (centri storici e contributo santuari);
• articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo comuni montani);
• articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributi Ristori);
• articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (contributo Natale);
• articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41(contributo Sostegni);
• articolo 1, commi da 1 a 3 del dl 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis automatico);
• articolo 1, commi da 5 a 13, del dl 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni-bis attività stagionali).
Qualora l’ammontare complessivo dei contributi sopra elencati ottenuti sia uguale o
maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta
2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019, il contributo Sostegni-bis perequativo
spettante è pari a zero e l’Agenzia delle entrate non dà corso all’istanza.
L’importo del contributo Sostegni-bis perequativo spettante si ottiene moltiplicando
l’ammontare precedentemente ottenuto (peggioramento del risultato economico d’esercizio
al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti) per le seguenti percentuali:
• 30% per i sogg. con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000;
• 20% per i sogg. con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
• 15% per i sogg. con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
• 10% per i sogg. con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a 5.000.000;
• 5% per i sogg. con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a 10.000.000.
L’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo spettante viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta.
Il contributo non spetta:
• ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; l’esclusione non opera altresì per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l’attività;
• agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
• agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Requisiti
Nel presente riquadro, il richiedente deve:
• dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 17 dell’art. 1 del decreto (enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi);
• barrare la casella attestante il conseguimento di un ammontare di ricavi/compensi relativi al secondo periodo precedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019) non superiore ad euro 10 milioni;
• riportare negli appositi campi l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi validamente presentate secondo quanto esposto al paragrafo “Come si presenta” (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).
Nel caso in cui il risultato economico di esercizio indichi una perdita, l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
• riportare l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento sul conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta alla data di presentazione dell’istanza. Occorre considerare i contributi a fondo perduto ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13. 
Per semplificare ed evitare errori
nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, verificare la tabella A) allegata alla norma di riferimento.
In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio deve essere determinato sommando i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.
Modello
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020).
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
Per ulteriori casistiche specifiche, si richiamano le indicazioni contenute nelle circolari 15/E del 13 giugno 2020, 22/E del 21 luglio 2020 e 5/E del 14/05/2021. Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo in corso al 31 dicembre 2020, valgono le indicazioni riportate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 227357 del 4 settembre 2021, che individua gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi d’imposta da prendere in considerazione per la determinazione degli importi dei risultati economici d’esercizio relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Qualora i campi relativi all’ammontare del risultato economico d’esercizio 2019 e 2020 non siano compilati, si intenderà che l’importo è pari a zero. Il richiedente deve indicare alternativamente se
intende optare per l'accredito.
Come si presenta
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti 
Termini di presentazione
L’istanza può essere presentata a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.

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