Dal 1° gennaio 2022 cambiano le regole tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere

Dal 1° gennaio 2022 cambiano le regole tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere. 
In particolare, l’articolo 1, comma 1103, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) ha previsto che, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2022 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettano i dati all’Agenzia delle Entrate esclusivamente utilizzando il formato XML e inviando i file al Sistema di Interscambio. La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Di conseguenza, per le operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2022 decade l’obbligo di invio dei predetti dati con il modello conosciuto come “esterometro”. L’ultimo invio riguarderà il quarto trimestre del 2021, da effettuare entro il 31 gennaio 2022.
Per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si devono utilizzare le regole tecniche definite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 ed i “Tipi Documento” introdotti dal Provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:
- per le operazioni attive, la trasmissione deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Per le operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali gli operatori IVA residenti devono emettere un’autofattura elettronica in formato XML, si devono distinguere le seguenti casistiche:
Acquisto di servizi dall’estero (sia intracomunitari che extracomunitari): l’autofattura elettronica deve essere classificata con <TipoDocumento> TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero), nel campo del cedente/prestatore devono essere riportati i dati del cedente effettivo (prestatore estero) e nel campo del cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente italiano).
Acquisto di beni intracomunitari: in questo caso l’autofattura elettronica deve essere classificata con <TipoDocumento> TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari), nel campo del cedente/prestatore devono essere riportati i dati del cedente effettivo (fornitore UE) e nel campo del cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente italiano).
Acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia: si tratta dell’acquisto, da un soggetto non residente in Italia, di beni che si trovano già sul territorio italiano, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972; in questo caso l’autofattura elettronica deve essere classificata con <TipoDocumento> TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72), nel campo del cedente/prestatore vanno riportati i dati del cedente effettivo (fornitore estero) e nel campo del cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente italiano).
In tema di reverse charge si devono analizzare anche le operazioni compiute tra soggetti residenti in Italia per le quali la normativa IVA prevede che l’imposta venga assolta dall’acquirente (subappalti, lavori in edilizia, acquisto di rottami, ecc.). Queste operazioni non sono soggette all’esterometro, di conseguenza dal 1° gennaio 2022 non è obbligatorio emettere l’autofattura elettronica per adempiere all’integrazione. In ogni caso, in previsione dell’intento dell’Agenzia delle Entrate di predisporre i registri IVA precompilati da mettere a disposizione dei contribuenti, è consigliabile implementare la procedura di autofatturazione elettronica per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne. Per queste operazioni si deve utilizzare il <TipoDocumento> TD16 (integrazione fattura reverse charge interno), per il quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la compilazione deve avvenire indicando nel campo cedente/prestatore la partita IVA del fornitore effettivo e nel campo cessionario/committente l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione.
Infine, nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, ossia nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, oppure nei casi riportati nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, ossia di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), nel caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure nel caso di ricevimento di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, per la regolarizzazione/integrazione della fattura si deve emettere un’autofattura utilizzando il <TipoDocumento> TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), indicando come cedente/prestatore il fornitore effettivo e come cessionario/committente l’operatore che effettua la regolarizzazione.
Fonte: Buffetti assistenza EBridge

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