Nomina amministratori nelle Srl e nelle SpA. Da oggi è necessario dichiarare l'assenza delle cause di ineleggibilità

Chi ha interesse a diventare amministratore di Srl o Spa, da oggi, 14 dicembre 2021, è tenuto a presentare alla società una dichiarazione in cui attesta l’inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile.
Entra, infatti, oggi in vigore l’articolo 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 183 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/11/2021 n. 284 con cui è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2019/1151 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 che riguarda l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario e che, al comma 2 dell’articolo 6, interviene aggiungendo all’articolo 2383 del Codice Civile, un ultimo periodo con il quale si stabilisce che la nomina degli amministratori nelle società di capitali “è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea”.
Il comma 1 del medesimo articolo 6 estende inoltre in maniera espressa alle Srl l’applicazione delle cause di ineleggibilità e decadenza (dunque, interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, incarichi pubblici, ecc) di cui all’art. 2382 c.c. e prevede anche per le Srl che il soggetto interessato a ricoprire la carica di amministratore della società, debba presentare alla stessa la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2383 c.c.; la nuova disposizione infatti aggiunge all’articolo 2475 c.c. rubricato “Amministrazione della società”, inserito nel Capo VII del Codice Civile Della società a responsabilità limitata, il seguente periodo “Si applica l'articolo 2382 c.c.”, mentre il secondo comma dell’articolo 2475 c.c. viene così riformulato “All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, quarto e quinto comma dell'articolo 2383 c.c.”.
Per effetto della nuova disposizione, nei verbali di assemblea che dispongono la nomina (o la sostituzione) degli amministratori delle società di capitali, occorrerà, pertanto, inserire la dichiarazione di assenza delle cause di ineleggibilità e di interdizioni dall’ufficio di amministratore da questi resa prima dell’accettazione dell’incarico.
Sebbene la norma nulla dispone in merito alla forma della dichiarazione, pertanto, perché sia valida è possibile che la stessa dichiarazione venga resa anche oralmente, è preferibile utilizzare la forma scritta o altra modalità ugualmente efficace, come ad esempio un video, in modo che della dichiarazione resti traccia a fini probatori.
Secondo poi il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 183 che ci occupa, il quale aggiunge al Codice Civile un nuovo articolo, il 2508 bis, ai fini della registrazione della sede secondaria in Italia di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, anche i soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, devono rendere la dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. In base alla nuova disposizione, la dichiarazione resa, assieme agli altri atti indicati, deve essere depositata presso un notaio esercente in Italia ai fini della registrazione nel Registro delle imprese.
Concludendo la disamina circa le novità in merito alle cause di ineleggibilità dell’amministratore delle società di capitali, l’articolo 7 del Decreto n. 183/2021 stabilisce che, qualora l'autorità di un altro Stato membro faccia richiesta di chiarimenti circa l'esistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato richiedente, l'ufficio del registro delle imprese debba fornire, senza ritardo, mediante il BRIS, le informazioni richieste. Una disposizione quest’ultima che comunque entrerà in vigore con decorrenza 1° agosto 2023.
Fonte: Buffetti autore Spedicato Annalisa

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