Rivalutazione dei beni d’impresa: l’analisi di Assonime

Con la circolare n. 12 del 31 marzo 2022 dal titolo “I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla disciplina di rivalutazione/riallineamento prevista dagli artt. 110 del d.l. n. 104 del 2020 e 6-bis del d.l. n. 23 del 2020”, Assonime ha esaminato il contenuto della circolare n. 6 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate. La circolare dell’Amministrazione finanziaria si caratterizza per la presenza di importanti chiarimenti, che tengono conto dei contributi dei vari operatori offerti a seguito della pubblicazione della bozza della circolare.
Assonime ha pubblicato la circolare n. 12 del 31 marzo 2022 dal titolo “I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla disciplina di rivalutazione/riallineamento prevista dagli artt. 110 del d.l. n. 104 del 2020 e 6-bis del d.l. n. 23 del 2020”.
Il documento esamina la circolare n. 6 del 2022, che si caratterizza per la presenza di importanti chiarimenti, che tengono conto dei contributi dei vari operatori.
La disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio è stata introdotta con l’articolo 110 del decreto agosto.
Questa norma ha dato ingresso alla disciplina del riallineamento vale a dire la possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020, in tal caso anche a beneficio dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Con la circolare n. 6 del 2022, l’Agenzia ha modificato l’impostazione contenuta con la pubblicazione della bozza di circolare, con particolare riferimento ad alcuni dubbi che erano stati sollevati da parte degli operatori.
In realtà, occorre evidenziare che tra la pubblicazione della bozza e la circolare si è avuta una importante introduzione normativa, che ha limitato i benefici fiscali delle scelte operate sulla rivalutazione-riallineamento, con la Legge di bilancio 2022 che ha modificato il decreto Agosto.
Infatti, legge di bilancio 2022 ha inserito due nuovi commi nel corpo dell’art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 per cui:
- devono essere dedotti a partire dal 2021 per quote di importo non superiore ad un cinquantesimo i maggiori valori imputati a seguito di rivalutazione/riallineamento alle attività immateriali che sono soggette ordinariamente ad ammortamento fiscale in misura non superiore ad un diciottesimo;
-per mantenere la facoltà di dedurre gli importi oggetto di rivalutazione/riallineamento secondo le modalità ordinarie, ossia per diciottesimi, le imprese hanno la facoltà di integrare l’imposta sostitutiva originaria in modo che l’aliquota dell’imposta complessivamente dovuta sia come quella prevista dal TUIR.
Tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 108 del 2022 ha chiarito la possibilità di accedere alla disciplina del riallineamento per un’impresa che voleva esercitare il riallineamento per lista clienti e ha affermato che il maggior valore affrancato in relazione all’attività immateriale in questione andrebbe assoggettato alla nuova regola di deduzione delle relative quote di ammortamento per cinquantesimi.
Quindi secondo l’Amministrazione finanziaria la nuova norma sulla deduzione riguarderebbe non solo i marchi e l’avviamento, ma le attività immateriali fiscalmente ammortizzabili in un periodo pari o superiore a 18 anni, compresa la lista clienti deducibile in 20 anni.
Assonime ha criticato tale impostazione, perché potrebbe portare a effetti distorsivi.
In realtà, secondo Assonime la legge di bilancio per il 2022 ha individuato gli asset immateriali da assoggettare al nuovo regime di deduzione per cinquantesimi in funzione del regime fiscale tipico di deduzione degli ammortamenti, aldilà dalle impostazioni contabili adottate singolarmente.
Tra gli altri punti analizzati da Assonime, è interessante notare anche che con la circolare n. 6 del 2022, in presenza di una pluralità di avviamenti riferibili a distinti rami di azienda, nel caso di aggregazione aziendale realizzata mediante l’incorporazione di diverse società partecipate che dia luogo ad una pluralità di avviamenti riferibili ai singoli rami di azienda di cui le stesse società partecipate erano titolari, l’Amministrazione finanziaria dà la possibilità di optare per il riallineamento di uno o più degli avviamenti iscritti.
Ciò è interessante alla luce del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il riallineamento non può essere svolto se l’importo da riallineare non trovi capienza nelle poste di patrimonio netto sulle quali istituire il vincolo di sospensione di imposta.
Fonte: Ipsoa

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