Niente click-day per il fondo perduto per i commercianti al dettaglio

Con un decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Mise sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 del DL 4/2022 (“Dl Sostegni ter”).

Ricordiamo che possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate da uno dei codici ATECO indicati all’articolo 2, comma 1 del decreto summenzionato che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:
avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.A partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, le imprese in possesso dei requisiti appena illustrati presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al decreto in commento, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i
citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
d) l’importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.Per la domanda non è previsto alcun click day, pertanto le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).In caso di incapienza delle risorse a disposizione l’ammontare del contributo verrà ridotto per tutti i soggetti proporzionalmente.
Fonte: Informati S.r.l. Autore: Mattia Gigliotti

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