IMU e imposta di soggiorno: proroghe (differenziate) per le dichiarazioni

La dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 slitta al 31 dicembre 2022. Il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 viene invece differito al 30 settembre. Sono alcune delle novità previste dal decreto Semplificazioni in materia di tributi locali. Il decreto sposta, inoltre, al 31 luglio 2022 il termine per deliberare le aliquote dell'addizionale comunale all’IRPEF in adeguamento ai nuovi scaglioni IRPEF previsti dalla legge di Bilancio 2022.
Il decreto Semplificazioni detta alcune disposizioni di interesse in materia di tributi locali. In particolare, sposta:
- al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all’anno di imposta 2021.
- al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021;
- al 31 luglio 2022 il termine per deliberare le aliquote dell'addizionale comunale all’IRPEF in adeguamento ai nuovi scaglioni IRPEF;
Quando si presenta la dichiarazione IMU anno 2021?
Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU, relativa all’anno d’imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.
Con ogni probabilità il differimento per la presentazione della dichiarazione è dovuto al fatto che è in via di perfezionamento del nuovo modello di dichiarazione.
Il nuovo modello (con le relative istruzioni) si rende necessario:
- ai fini della “nuova IMU”.
In base alla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 769, legge n. 160/2019) i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012.
- ai fini della scelta dell'immobile da esonerare nel caso di nuclei familiari con immobili diversi;
- Una sola esenzione (a scelta) per l'IMU prima casa dei coniugi
- ai fini dell'indicazione degli esoneri Covid-19;
- ai fini dell’esenzione per gli immobili delle società di costruzione destinati alla vendita (i fabbricati merce).
Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali: correzione tecnica
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU, il cui modello è approvato con decreto del Ministero (in precedenza Ministro) dell'Economia e delle finanze.

Quando si presenta la dichiarazione dell’imposta di soggiorno anni 2020 e 2021?
Il termine del 30 giugno 2022 per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.
Il differimento riguarda il termine del 30 giugno 2022 (adesso 30 settembre 2022) per la presentazione della dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva (art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011) e dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti (art. 4, comma 5-ter, D.L. n. 50/2017).
In base alle disposizioni innanzi viste, la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.
Il Ministro dell'Economia e delle finanze con il D.M. 29 aprile 2022 (GU n.110 del 12 maggio 2022) ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno. Al decreto, oltre al modello di dichiarazione, sono allegate le istruzioni per la compilazione della dichiarazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione.
Infine, da segnalare che il Dipartimento delle Finanze:
- con comunicato del 31 maggio 2022 ha informato che dal 30 maggio 2022 è possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, secondo le specifiche tecniche pubblicate nel sito dello stesso Dipartimento nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno;
- con comunicato del 13 giugno 2022 ha informato che dal 13 giugno 2022 è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno; contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo; sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.
Fonte: Ipsoa Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

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