Al via le domande per la rottamazione quater

È disponibile dal 20 marzo la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”), che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023.
La domanda può essere presentata soltanto telematicamente. Ciò significa, quindi, che, a differenza delle precedenti “rottamazioni” non vi sono modelli da compilare, firmare, e trasmettere a mezzo pec, ma è possibile accedere al servizio:
- direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e specificando un indirizzo e-mail. 
Il richiedente riceverà quindi una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà - automaticamente annullata) e una seconda e-mail di presa in carico della pratica;
- dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
In entrambi i casi la ricevuta di presentazione della domanda (R-DA-2023) sarà trasmessa a mezzo mail dall’Agenzia delle entrate e della riscossione.
Ciò significa, quindi, che 
- coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023);
- coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica riceveranno tre e-mail (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta).
Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati, oppure, in alternativa, di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. 
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.
Si ricorda, inoltre, che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:
- non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
- sarà ammesso il rilascio del Durc;
- il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni);
- sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.
Il contribuente può presentare anche più istanze di Definizione agevolata in tempi diversi (ovviamente, sempre entro la scadenza del 30 aprile 2023). In questo caso:
- se l’istanza è riferita ad altri carichi, l’ultima sarà considerata integrativa della precedente;
- se l’istanza è riferita agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, l’ultima è considerata sostitutiva della precedente.
Fonte: New Euroconference

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