Esterometro tardivo e reverse charge tempestivo

Il problema delle sanzioni è sostanzialmente quello che sta dietro ai quesiti ai quali l’Agenzia ha fornito risposta e sui quali chi scrive cerca di fornire una sintesi, ricordando che diverse sono le sanzioni per tardivo/omesso invio di un rigo di esterometro (euro 2,00) da quelle di omesso/tardivo reverse charge (euro 500,00).
I chiarimenti dell’Agenzia vanno nel verso di semplificare la vita un pò a tutti.
In particolare, i soggetti che sono tempestivi nell’invio del file dell’esterometro, possono dare a TD17, TD18 e TD19 non solo natura di righi di esterometro, ma anche di autofatture/integrazioni, evitandogli dunque di stampare nuovi documenti, timbrare, scrivere, ecc…
I soggetti che invece sono meno tempestivi nella creazione ed invio dei files TD17, TD18 e TD19, possono adempiere agli obblighi del reverse charge in modo cartaceo (adempimento che, invece, in genere risulta essere tempestivo…), ed in tale caso il ritardo nell’invio dell’esterometro ha effetti solo ai fini della sanzione di euro 2,00.
In questo senso, nel quesito 2.10 (circolare 26/E 2022) viene precisato che gli inadempimenti sull’esterometro sono autonomi e solo eventuali sono le diverse violazioni relative all’autofatturazione, ed anche il quesito 3.11 (circolare 26/E 2022) va in questo senso.
Esempio: un consulente, in agosto, vede che un proprio cliente ha effettuato un acquisto da un fornitore cinese con partita Iva italiana di un cavetto per PC di euro 10,00.
Emette quindi per il cliente un'autofattura cartacea con data entro 12 giorni dall’effettuazione del presunto acquisto, inserendo il debito ed il credito di euro 2,20 nella liquidazione relativa al terzo trimestre.
Arrivato al 15 settembre, non avendo ricevuto dal proprio cliente né la copia della fattura del cinese, né l’estratto conto della carta di credito aziendale con la quale era stato effettuato l’acquisto, non si fida ad inviare il file dell’esterometro, in quanto non certo dell’acquisto.
A metà ottobre, ricevuta dal cliente la documentazione che conferma che la sua visione di agosto corrispondeva al vero, decide di inviare l’esterometro.
In questo caso, il verificatore avrà la certezza che l’esterometro è tardivo, ma dalla contabilità risulterà la tempestività dell’autofatturazione, e quindi solo la sanzione di due euro potrà essere irrogata.
Fonte: Euroconferenze autore Roberto Curcu

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