Rivalutazione di quote e terreni più costosa con sostitutiva al 16%

Ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento - entro il 15 novembre 2023 - di un’imposta sostitutiva non più del 14 ma del 16 per cento, da applicarsi sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che deve essere redatta e giurata entro lo stesso termine del 15 novembre. Lo ha previsto la legge di Bilancio. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
La legge di Bilancio 2023 ripropone la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% e la redazione e il giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023.
La legge n. 197/2022 ammette anche la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli, ossia la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Prevista la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Riapertura della rivalutazione di partecipazioni e terreni
Mediante la modifica dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, l’art. 1, commi 107-109, legge n. 197/2022 prevede nuovamente la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva (che sale al 16%, rispetto al 14% previsto nella prima stesura della disposizione) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere versata:
- in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023;
- in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:
- sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Possono accedere alla rideterminazione:
- persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
se alla data del 1° gennaio 2023 posseggono:
- terreni edificabili o con destinazione agricola;
- le partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.
La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR, ossia in termini concreti, si applica - in luogo del costo o valore di acquisto - il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima e nel caso delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati sulla base nella media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Diversamente, l’assunzione del valore di perizia/media dei prezzi in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5, legge n. 448/2001, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E (par. 4.1).
Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative
L’art. 1, commi 112-114 della legge di Bilancio 2023 prevede la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.
L’opzione deve essere esercitata mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023. In tale ipotesi, l’imposta sostitutiva del 14% dovrà essere versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Inoltre, si prevede la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023 e la provvista del relativo importo è fornita dal contraente. L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 2, D.L. n. 209/2002 derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. I contratti per i quali è esercitata l’opzione per l’affrancamento non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025.
Fonte Ipsoa --- Autori Morri Rossetti e Associati

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