Dichiarazione imposta soggiorno, dal 2022 solo su modello ufficiale

Coloro che hanno già presentato, per il 2020 e il 2021, una comunicazione, seguendo le indicazioni del Comune di riferimento, non sono tenuti a ripresentarla utilizzando lo schema ministeriale.
I gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato al Comune, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la dichiarazione/comunicazione relativa all’imposta di soggiorno, seguendo le indicazioni dello stesso Comune, non devono ripresentare la dichiarazione ministeriale per tali annualità. Al di fuori di tale caso e per le annualità successive agli anni 2020 e 2021, la dichiarazione va predisposta esclusivamente sul modello approvato con decreto ministeriale, che rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento, ora reso obbligatorio dal nuovo articolo 4 del Dl n. 23/2011.
È, in buona sostanza, il contenuto della risoluzione n. 1/Df del 9 febbraio 2023, con la quale il Dipartimento finanze del Mef risponde a una richiesta di confermare che, per gli anni successivi a quelli indicati nelle Faq online sul sito dello stesso Dipartimento, l’utilizzo del modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione e quindi esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.
Del resto, sostiene il Df, la previsione, da parte degli enti locali impositori, di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dallo Statuto del contribuente (articolo 6 della legge n. 212/2000, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”).

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