Rottamazione quater: l’istanza per aderire slitta al 30 giugno 2023

Slitta al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. E’ quello che si legge in un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella serata del 21 aprile. Pertanto, la proroga, che sarà ufficializzata con una apposita norma, sposta in avanti anche i termini per i versamenti delle rate, la prima delle quali slitta al 31 ottobre 2023. Si avvicina la data ultima per aderire alla rottamazione dei ruoli prevista dalla Legge di bilancio 2023.
Il MEF, con un comunicato del 21 aprile 2023, ha anticipato una norma di prossima emanazione che stabilirà una importante proroga che riguarda una delle più attese definizioni agevolate previste dalla Legge di bilancio 2023.
Nello specifico, viene anticipato che è previsto lo slittamento, dal 30 aprile al 30 giugno 2023 del termine ultimo per inviare l’istanza per aderire alla c.d. “rottamazione quater” ovvero alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.
Ma non si tratta dell’unica novità.
Infatti, come conseguenza logica di tale proroga di due mesi, ci sarà anche lo spostamento in avanti delle altre scadenze della definizione agevolata.
Nello specifico slitta:
- dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata;
- dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata.
Alla luce del nuovo calendario che, come detto, sarà formalizzato da una apposita disposizione di legge, proviamo a sintetizzare i principali aspetti di questa quarta edizione della rottamazione.
In cosa consiste la rottamazione quater
Con la definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio (art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022) si estinguono i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Quindi, non devono essere versati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.
Come anticipato, possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Modalità operative e nuovi termini per aderire alla rottamazione
Per presentare l’istanza di adesione occorre collegarsi, entro il prossimo 30 giugno 2023, all’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/
L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche.
Infatti, sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
1) in area riservata;
2) in area pubblica.
Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.
Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).
Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
- se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
- se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
1) riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
2) dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
3) se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
L'Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all'interessato, entro il 30 settembre 2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.
Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
Nuove scadenze di pagamento
In base alle nuove scadenze, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
- unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (anziché 31 luglio 2023);
- numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive.
Il vecchio calendario prevedeva il versamento:
a) delle prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
b) delle restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024,
con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
E’ evidente che, con la norma che stabilirà la proroga, sarà anche riscritto il calendario delle rate.
A tale proposito, non è chiaro se rimarrà l’attuale impostazione con la seconda rata fissata al 30 novembre.
Pertanto, non resta che attendere la pubblicazione del decreto per conoscere i nuovi termini di versamento.
Fonte: IPSOA

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