Legge di Bilancio 2024: rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, quotate e non, e dei terreni

1) Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni
La facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni è stata introdotta nell’ordinamento tributario con gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. “legge finanziaria 2002”), con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2002.
Tale facoltà è stata riproposta numerose volte nel corso degli anni, da ultimo con le disposizioni di cui ai commi da 107 a 109 dell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “legge di bilancio 2023”).
Per l’anno 2023, il perimetro applicativo della disposizione in commento è stato esteso alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (“quotate”).
I commi 52 e 53 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 sostanzialmente ripropongono quanto già disposto dalla legge di bilancio 2023.
In applicazione di tali disposizioni, pertanto: le persone fisiche;
le società semplici;
gli enti non commerciali;
i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia;
possono fare riferimento, ai fini del calcolo dei redditi diversi (rectius delle sole plusvalenze: l’assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze fiscalmente rilevanti), al valore fiscalmente riconosciuto di detti beni come rideterminato secondo le modalità contenute di seguito.
Per poter utilizzare il valore “rideterminato” in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 16% parametrata: per quanto riguarda le partecipazioni non quotate ed i terreni (edificabili e con destinazione agricola), al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati;
con riferimento alle partecipazioni quotate, alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 (c.d. “valore normale” ex articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR).
Il versamento potrà essere effettuato: in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024;
ovvero in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 (sull’importo delle rate al 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).
Si prevede, inoltre, che la redazione e il giuramento della perizia, previsti dalle citate norme, debbano essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2024.
2) Il calcolo della base imponibile: la perizia di stima ed il calcolo del valore normale
Partecipazioni non quotate:
Così come ricordato più volte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 47/2002), nel caso in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario abilitato (c.d. “regime del risparmio amministrato” e del “risparmio gestito”), la norma in esame specifica che gli intermediari tengono conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto solo dopo aver ricevuto la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata.
Tale condizione non è necessaria per i contribuenti che versano l’imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (c.d. “regime dichiarativo”).
In quest’ultimo caso, infatti, la predisposizione della perizia necessaria ai fini della rideterminazione del costo o del valore della partecipazione, può essere effettuata anche entro il termine ultimo per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Partecipazioni quotate:
In caso di applicazione del regime “dichiarativo”, con riferimento alla partecipazioni negoziate in mercati regolamentati (o in sistemi multilaterali di negoziazione), venuta meno la necessità di predisporre una perizia giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni), il contribuente deve predisporre (e conservare) un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo oggetto di rideterminazione del valore, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2023, nonché la relativa media aritmetica.
Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente.
Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del “risparmio amministrato” invece, il contribuente comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata).
In questo caso il contribuente interessato dovrà versare e fornire evidenza di ciò all’intermediario prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva, al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza (sul punto si veda la Circolare 16/2023).
3) Rideterminazione del costo fiscale partecipazioni e terreni: calcolo di convenienza
Da ultimo è giusto il caso di segnalare che, affinché il regime in parola risulti conveniente, è necessario che l’imposta sostitutiva del 16%, applicata sul valore dell’asset detenuto, risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di rivalutazione.
Considerato che il rapporto tra le due imposte (16% e 26%) è di 0,6153846, assumendo che il valore utilizzato ai fini della rivalutazione sia pari al corrispettivo di cessione, la rivalutazione risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 61,53846%: del valore normale delle partecipazioni quotate;
oppure al valore rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate ed i terreni;
ovvero, a specchio, quando il costo fiscale è inferiore o uguale al 38,46154% del valore di cessione.
Fonte: Fisco e tasse.com

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