Cessione di partecipazione in pex e periodo di possesso della conferitaria: ratio

La ratio dell'agevolazione fiscale relativa alla cessione delle quote di partecipazione in regime pex (agevolazione del 95%) da parte del conferente (colui che ha conferito la sua azienda o il suo ramo aziendale nella conferitaria), senza attendere 12 mesi dalla data del conferimento, si spiega con il seguente ragionamento:
la norma fiscale, infatti, al fine di non costringere il cedente conferente ad attendere 12 mesi dopo il conferimento per maturare l’holding period richiesto per la PEX (12 mesi), dispone che «le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. 
Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio». 
In questo modo, i requisiti di commercialità e periodo di possesso riferiti all’azienda conferita e maturati in capo alla conferente vengono traslati alla conferitaria, consentendo alla conferente di cedere in PEX le partecipazioni nella conferitaria un attimo dopo l’effettuazione del conferimento. 
In definitiva, il sistema nato con l’introduzione dell’IRES ha previsto due modalità per la cessione di una azienda: 
(a) cessione diretta o (b) cessione indiretta. 
Le conseguenze tributarie delle due operazioni sono profondamente diverse: 
- la cessione diretta è un atto realizzativo, che dà luogo alla formazione di plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. In contropartita alla plusvalenza tassabile in capo al cedente, l’acquirente acquista un costo fiscalmente riconosciuto pari al prezzo pagato e che ha concorso alla determinazione della citata plusvalenza; 
- la cessione indiretta è un procedimento neutrale, che non dà luogo alla formazione di plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. 
In contropartita alla plusvalenza esente in capo al cedente, l’acquirente eredita il costo fiscalmente riconosciuto presso quest’ultimo, evidentemente inferiore al prezzo pagato.

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