Conferimento di azienda e successiva cessione della quota in regime pex

In tema di Pex, in un conferimento neutrale ai sensi dall'articolo 176 del TUIR, i requisiti soggettivi risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell'azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 44 del 21 gennaio 2022, con cui ha fornito chiarimenti sulla disciplina della participation exemption.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 44 del 21 gennaio 2022 in tema di pex.
La disciplina della participation exemption, contenuta nell'articolo 87 del TUIR, prevede l'esenzione da IRES delle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:
-ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
-classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
-residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
-esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55.
In particolare, l'articolo 86 prevede che le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:
-se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
-se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, perla perdita o il danneggiamento dei beni;
- se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, al paragrafo 2.3.6 (e successivi sottoparagrafi), ha illustrato i riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui al citato articolo 87 per ottenere l'esenzione delle plusvalenze.
Per quanto riguarda l'ipotesi di conferimento, in particolare, l'articolo 87 va letto in combinato disposto con il comma 4 dell'articolo 176 del TUIR, secondo cui le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
In coerenza con tali chiarimenti, la risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009 ha ulteriormente precisato che, in un conferimento neutrale ai sensi dall'articolo 176 del TUIR - in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 - i requisiti soggettivi risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell'azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita.
Fonte: Ipsoa

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