Contribuenti in regime forfetario fuori dal ravvedimento 2018-2022 collegato al CPB
La limitazione emerge dal provvedimento attuativo che definisce le modalità di opzione per la misura agevolativa.
Il provvedimento attuativo del regime del ravvedimento n. 403886 del 4 novembre scorso limita l’applicazione della misura ai soli soggetti che hanno aderito al concordato preventivo “di cui agli articoli da 10 a 22 del” DLgs. 13/2024, ossia i soggetti che hanno applicato gli ISA per il periodo d’imposta 2023.
Devono quindi considerarsi esclusi i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 che, pur avendo aderito al concordato preventivo ai sensi degli artt. 23-33 del DLgs. 13/2024, erano assoggettati agli ISA nei periodi d’imposta 2018-2022 (contrariamente a quanto riportato in “Opzione per il ravvedimento collegato al CPB col versamento della sostitutiva” del 5 novembre 2024). Ciò diversamente da quanto poteva desumersi dal solo testo dell’art. 2-quater comma 1 del DLgs. 113/2024 che fa riferimento ai soggetti che hanno applicato gli ISA nei periodi interessati dal “ravvedimento”, cioè i periodi 2018-2022 (e non il periodo 2023).
Allo stesso modo restano esclusi dal regime del ravvedimento i contribuenti in regime forfetario nell’annualità 2023 che, durante i periodi 2018-2022, non avevano applicato gli ISA per una causa di esclusione legata al COVID o al non normale svolgimento dell’attività in quanto l’art. 2-quater comma 6-bis del DLgs. 113/2024 (come inserito dall’art. 7 del DL 155/2024) fa riferimento ai soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari.
Ciò posto, la messa a disposizione dei prospetti di liquidazione delle imposte sostitutive nel Cassetto fiscale anche ai contribuenti che nel 2023 erano in regime forfetario va interpretata come un’operazione generalizzata e non come un indice di accessibilità alla misura; infatti, a seguito dell’adesione al CPB come contribuenti forfetari, il sistema rimuove dal Cassetto fiscale i citati prospetti di calcolo.
L’accesso al regime del ravvedimento resta quindi circoscritto ai soggetti che hanno applicato gli ISA per il periodo d’imposta 2023 e hanno aderito al concordato preventivo biennale con il modello CPB 2024-2025 i quali, nei periodi d’imposta 2018-2022:
- hanno applicato gli “ISA”;
- oppure hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione del COVID;
- oppure hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.
Posto tale ambito soggettivo, l’opzione per il regime del ravvedimento si può esercitare per una o più delle annualità tra il 2018 e il 2022 e si comunica non attraverso un particolare modello, ma mediante il versamento con F24 della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP (ove dovuta).
Si ricorda che il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato:
- utilizzando i seguenti codici tributo: “4074” per i soggetti persone fisiche (imposte dirette e addizionali), “4075” per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imposte dirette e addizionali); “4076” per l’imposta sostitutiva dell’IRAP (ris. n. 50/2024);
- in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025 (il versamento degli interessi è eseguito con i codici tributo “1668”, in caso di utilizzo dei codici “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”).
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; in tal caso il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.“ del modello F24 è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
Per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, oppure per le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2-quater comma 7 del DL 113/2024, “In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro”. Il provvedimento non lo specifica, ma sulla base del citato periodo sembrerebbe fondato ritenere che, per i soggetti “trasparenti”, tale valore minimo “complessivo” vada riferito alla società e versato proporzionalmente alla quota di partecipazione dei singoli soci o associati.
Sul punto sarebbe comunque opportuna una conferma ufficiale.Fonte: Eutekne - Autore Paola Rivetti
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