Dichiarazione dei redditi 2024 non inviata, scattano le nuove sanzioni più basse.
Sanzioni ridotte per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2024: operative le novità previste dalla riforma in vigore dal 1° settembre.
Per chi non ha inviato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre è tempo di confrontarsi con le sanzioni previste.
La disciplina sanzionatoria prevista in caso di omissioni e ritardi è stata modificata nell’ambito dell’attuazione della riforma fiscale e a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre sono cambiate anche le regole da considerare.
Ferma restando la possibilità di presentazione tardiva entro i 90 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione fissa di 25 euro, bisognerà tenere a mente le novità in caso di trasmissione successiva e in relazione alle imposte dovute e non versate.
Si riducono le percentuali applicate, con effetto a cascata anche in caso di omessa dichiarazione di redditi assoggettati a cedolare secca e con la previsione di nuove fattispecie agevolate di regolarizzazione.
Sanzioni più basse per chi non ha inviato la dichiarazione dei redditi 2024
Le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi 2024 rientrano nella nuova normativa operativa dal 1° settembre, introdotta con il decreto legislativo n. 87/2024 che ha ritoccato in più punti le regole previste dal decreto legislativo n. 471/1997.
A partire dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, il valore della sanzione è pari al 120 per cento delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.
Viene meno il criterio di progressività che, per le violazioni compiute fino al 31 agosto, prevedeva un range sanzionatorio dal 120 al 140 per cento.
Se non sono dovute imposte, la sanzione applicata va da 250 a 1.000 euro, importo che può essere aumentato fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
In caso di dichiarazione dei redditi tardiva, e quindi presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, il valore della sanzione dovuta - al netto di quella applicabile in caso di omessi versamenti - resta pari a 25 euro per effetto dell’applicazione del ravvedimento operoso.
Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni, entro i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, la sanzione dovuta sarà pari al 75 per cento, ossia la sanzione per omesso versamento (ridotta dal 30 al 25 per cento dal 1° settembre) aumentata del triplo.
Nuove sanzioni anche in caso di errori in dichiarazione dei redditi
Non solo per l’invio oltre i termini, ma anche in relazione la presentazione di una dichiarazione infedele bisognerà tener presenti le nuove sanzioni applicabili a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre.
La sanzione sarà pari al valore fisso del 70 per cento con un minimo di 150 euro - in luogo del valore compreso dal 90 al 180 per cento - in caso di indicazione in dichiarazione di un reddito o di un valore della produzione inferiore rispetto a quello accertato o un’imposta inferiore o credito superiore a quello spettante.
Stessa sanzione anche in caso di indicazione in dichiarazione di detrazioni o deduzioni non spettanti.
Una novità è inoltre prevista per chi, avendo presentato una dichiarazione infedele, presenta un’integrativa volta alla rimozione dell’irregolarità.
In caso di invio entro i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività di accertamento da parte degli uffici, sulle imposte dovute si applicherà la sanzione per omesso versamento raddoppiata, pari quindi al 50 per cento.
Se non sono dovute imposte si applicherà la sanzione fissa di 150 euro.
Fattispecie | Sanzioni fino al 31 agosto 2024 | Nuove sanzioni dal 1° settembre 2024 |
---|---|---|
Dichiarazione dei redditi tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza | 25 euro (250 euro, con riduzione a 1/10 mediante ravvedimento operoso) | - |
Dichiarazione dei redditi omessa | Dal 120 al 240 per cento, con un minimo di 250 euro | 120 per cento, con un minimo di 250 euro |
Dichiarazione dei redditi omessa inviata entro i termini di decadenza dell’attività di controllo e prima di avvio di attività di accertamento | Dal 60 al 120 per cento, con un minimo di 200 euro se inviata entro l’anno | 75 per cento, con un minimo di 250 euro |
Fattispecie | Sanzione fino al 31 agosto 2024 | Nuove sanzioni dal 1° settembre 2024 |
---|---|---|
Dichiarazione infedele (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) | Dal 90 al 180 per cento | 70 per cento, minimo 150 euro |
Dichiarazione infedele con invio di integrativa prima di attività di accertamento | Ipotesi non disciplinata | 50 per cento, minimo 150 euro |
Novità anche in caso di omessa dichiarazione di redditi assoggettati a cedolare secca
Le novità introdotte al decreto legislativo n. 471/1997 interessano anche la cedolare secca.
Si ricorda che, nell’ottica di inibire il fenomeno degli affitti in nero, le sanzioni in materia di cedolare secca vanno al raddoppio.
Se per le violazioni commesse fino al 31 agosto l’omessa dichiarazione di redditi assoggettati alla cedolare secca porta all’applicazione di sanzioni dal 240 al 480 per cento, per le violazioni commesse 1° settembre si passa al valore fisso del 240 per cento con un minimo di 500 euro.
In caso di dichiarazione infedele, la sanzione dal 180 al 360 per cento prevista fino ad agosto passerà alla nuova soglia fissa del 140 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, con un minimo dovuto pari a 300 euro.
Fattispecie | Sanzione fino al 31 agosto | Sanzione dal 1° settembre |
---|---|---|
Omessa dichiarazione dei redditi con cedolare secca | Dal 240 al 480 per cento | 240 per cento (minimo 500 euro) |
Dichiarazione di redditi con cedolare secca per importi inferiori | Dal 180 al 360 per cento | 140 per cento (minimo 300 euro) |
Commenti
Posta un commento