Somme percepite a titolo di rimborso dai professionisti
Il D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha rivisto il regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, con particolare riferimento all’articolo 54 del TUIR in materia di disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 54, comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non concorrono a formare il reddito del professionista.
Il trattamento IVA non cambia, poiché la modifica normativa ha modificato solamente il quadro reddituale. Quindi a partire dal 01 gennaio 2025, le suddette somme:
non concorrono a formare il reddito
non si applica più la rivalsa cassa di previdenza
rimane l’assoggettamento a IVA 22%, se il professionista è in regime ordinario.
Se il professionista è in regime forfettario resta fermo il regime di fuori campo IVA.
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