IPER AMMORTAMENTO 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la reintroduzione del cosiddetto “iper ammortamento” a favore delle imprese, in sostituzione dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, che si traduce nella determinazione di maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing, con rilevanza ai fini IRPEF/IRES.
Investimenti ammissibili e periodo di validità
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti svolti nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Gli investimenti devono riguardare le seguenti categorie di beni:
- Beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) inclusi nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per l’energia solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con specifici requisiti di efficienza (ad esempio, efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% o di cella almeno al 23,5%).
Un requisito fondamentale è che i beni devono essere prodotti in uno Stato UE o SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Misura della maggiorazione
La maggiorazione del costo di acquisizione è differenziata in base all’importo dell’investimento, secondo i seguenti scaglioni:
Fino a 2.500.000 euro – 180%
Da 2.500.000 a 10.000.000 euro – 100%
Da 10.000.000 a 20.000.000 euro – 50%
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Chi può accedere all’incentivo
L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a prescindere da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime contabile (ordinario/semplificato).
Sono esclusi:
- Imprese in liquidazione, fallimento o soggette ad altre procedure concorsuali.
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- Lavoratori autonomi.
- Contribuenti forfetari.
- Imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali è previsto uno specifico credito d’imposta).
Adempimenti e cumulabilità
Procedura: per fruire dell’iper ammortamento, l’impresa deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione/certificazione dell’investimento effettuato.
Cumulabilità: l’iper ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni (nazionali o UE) sugli stessi costi, a patto che il sostegno non copra le medesime quote di costo e non determini il superamento del costo sostenuto. È invece esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”.
Investimenti sostitutivi: la cessione del bene agevolato comporta la decadenza dal beneficio, salvo il caso in cui l’impresa provveda alla sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
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