Regime opzionale Trasporti merci
Possono optare solo le imprese committenti (e i relativi subappaltatori) con codici rientranti nella sezione H “Trasporto e magazzinaggio” della classificazione ATECO 2025.
La legge di Bilancio 2025 ha previsto l’estensione del reverse charge ai servizi resi in appalto/subappalto nel settore trasporti/logistica, ma è necessaria l’autorizzazione UE.
In attesa dell'autorizzazione, è stato creato un regime transitorio opzionale:
il prestatore continua a fatturare con IVA, ma il versamento dell’imposta viene effettuato dal committente.
In particolare:
- il prestatore emette fattura con IVA (art. 21 DPR 633/72) indicando la dicitura: «Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, L. 207/2024»;
- registra la fattura nel registro vendite e l’IVA, però, non viene conteggiata nella liquidazione periodica;
- il committente versa l’IVA con F24, codice tributo 6045, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione (data trasmissione SDI), senza compensazione e registra la fattura nel registro acquisti per esercitare la detrazione.
Recupero dell’IVA non dovuta:in caso di IVA successivamente ritenuta non detraibile e versata a seguito di accertamento definitivo, il committente che ha versato l’imposta “per conto” del prestatore può chiedere rimborso all’Erario ai sensi dell’art. 30-ter, c. 2, DPR 633/72, entro 2 anni dal passaggio in giudicato dell’accertamento, dimostrando il versamento e la propria buona fede.
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